Sez. 1, Sentenza n. 19067 del 10/07/2008 (Rv. 604855 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI | Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Decreto dichiarativo di esecutività di atto notarile - Presupposto - Notifica al debitore dell'atto - Necessità - Esclusione.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI
La parte che a norma dell'art. 50 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971, n. 804) chieda il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Italia di un atto notarile formato all'estero, non ha l'onere di notificare l'atto al debitore, poiché tale adempimento è necessario per l'apposizione della formula esecutiva alle decisioni giudiziali, ai sensi dell'art. 47 della Convenzione, ma non anche agli atti negoziali. La "ratio" del citato art. 47 va, infatti, individuata nell'esigenza di consentire al soccombente un'eventuale impugnazione della decisione esecutiva, mentre nel caso di atto notarile non è ravvisabile tale esigenza di informazione ulteriore al debitore, che ha partecipato alla stipulazione.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 47, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)