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Sez. L, Sentenza n. 990 del 01/02/1994 (Rv. 485168 - 01)

Cosa giudicata civile - Limiti del giudicato - Oggettivi - Dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum") | Preclusione - Portata - Presupposto - Domanda fondata su ragioni giuridiche non prospettate né espressamente enunciate nel giudizio precedente - Proponibilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485168-01

Cosa giudicata civile - Limiti del giudicato - Oggettivi - Dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum")

La preclusione derivante dal giudicato implicito e dall'applicazione della regola che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile opera sul presupposto non solo della identità delle parti ma anche dell'identità fra l'oggetto del nuovo giudizio e quello del giudizio precedente; ricorrendo tale presupposto, è esclusa la possibilità di riproporre nel successivo processo una domanda fondata su ragioni giuridiche non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente (ma tuttavia costituenti, in relazione sempre al medesimo oggetto, una premessa ed un precedente logico essenziale e indispensabile della pretesa e della relativa pronuncia) tali da non comportare la prospettazione di un autonomo "thema decidendum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)