Sez. 1, Sentenza n. 2817 del 08/02/2006 (Rv. 586821 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Accertamento della violazione - Soggetti legittimati - Ausiliari del traffico - Art. 68 della legge n. 488 del 1999 - Interpretazione autentica - Configurabilità - Efficacia retroattiva - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
L'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel prevedere che gli artt. 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127 s'interpretano nel senso che il conferimento ai cosiddetti "ausiliari del traffico" delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni del codice della strada comprende anche i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, non ha introdotto in materia sostanziali innovazioni, tali da consentire di escludere che tale disposizione abbia effettivamente carattere d'interpretazione autentica, e quindi efficacia retroattiva; pertanto, anche in riferimento al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l'eventuale collaborazione prestata in sede di rilevazione e segnalazione dell'infrazione dai predetti soggetti, non investiti di funzioni di polizia, non rende illegittimo l'accertamento contestato al trasgressore dai vigili urbani.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 132, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 133, Legge 15/05/1997 num. 132 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)