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Sez. L, Sentenza n. 3201 del 15/07/1977 (Rv. 386717 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ARTT 2112 COD CIV E 11 RDL N 1825 DEL 1924 - FUSIONE PER INCORPORAZIONE FRA SOCIETA O ENTI - APPLICABILITA - FUSIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386717-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ARTT 2112 COD CIV E 11 RDL N 1825 DEL 1924 - FUSIONE PER INCORPORAZIONE FRA SOCIETA O ENTI - APPLICABILITA - FUSIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO - ESTENSIONE.*

Il trasferimento di azienda preso in considerazione dall'art 2112 cod civ e dalla precedente norma, sostanzialmente conforme, di cui all'art 11 RDL 13 novembre 1924 n1825, ricorre anche nel caso di fusione per incorporazione. Fra societa o enti, con la conseguenza che i rapporti di lavoro dei dipendenti della societa o dell'ente incorporato continuano, se non sia intervenuta disdetta in tempo utile, con l'incorporante. Questo principio, applicabile anche nel caso di fusione per incorporazione di enti pubblici economici, non e derogato dall'art 47 della legge 7 marzo 1938 sulla disciplina della fusione delle casse di risparmio. (V 340/77; (V 3852/68, mass n 337304).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2501, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)