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Sez. 3, Sentenza n. 1647 del 22/03/1979 (Rv. 397994 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - PAGAMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - IMPLICITO PATTO DEROGATIVO EX ART 5 DELLA LEGGE N 1521 DEL 1960 - ESCLUSIONE - PATTO DEROGATIVO VALIDO EX ART CITATO - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1979-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397994-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - PAGAMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - IMPLICITO PATTO DEROGATIVO EX ART 5 DELLA LEGGE N 1521 DEL 1960 - ESCLUSIONE - PATTO DEROGATIVO VALIDO EX ART CITATO - REQUISITI.*

Il pagamento, da parte del conduttore, di aumenti di canone superiori a quelli consentiti per legge, non rivela, di per se solo, la formazione di un patto derogativo alle norme vincolistiche che, valido ai sensi dell'art 5 della legge 21 dicembre 1960 n 1521, obblighi il locatario a pagare gli aumenti stessi, occorrendo, affinche sia posto in essere un tale patto, se non l'esplicito consenso della parte di derogare alle Disposizioni del blocco quoad pretium, almeno un loro tacito consenso manifestato da fatti concludenti. (Conf 1392/77, mass n 385110; (Conf 1920/76, mass n 386717; (Conf 1371/75, mass n 374912; (Conf 986/72, mass n 357284).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)