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Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12/05/2000 (Rv. 536445 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - CAPACITÀ PROCESSUALE | Notificazione dell'opposizione - Amministrazione costituitasi per mezzo di funzionario delegato - Necessità della notificazione presso l'avvocatura dello Stato - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536445-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - CAPACITÀ PROCESSUALE

Nel caso in cui la pubblica amministrazione, nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione, si sia avvalsa della facoltà di stare in giudizio per mezzo di un funzionario appositamente delegato, l'eventuale ricorso per cassazione va notificato non ai sensi dell'art. 11 R.D. n. 161 del 1933, relativo alla notificazione degli atti alle pubbliche amministrazione presso l'Avvocatura dello Stato, ma presso il suddetto funzionario.

Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)