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Sez. L, Sentenza n. 7506 del 06/07/1991 (Rv. 472989 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Capacità processuale | Ordinanza - Ingiunzione - Autorità emittente - Capacità di stare in giudizio personalmente o con un funzionario appositamente delegato - Conseguente deroga all'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933 per le Amministrazioni dello Stato - Comunicazioni e notificazioni del funzionario predetto - Validità.
Stato
decisa il 1991-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472989-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Capacità processuale

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23, quarto comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 consente all'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione di stare in giudizio personalmente e di avvalersi anche di un funzionario appositamente delegato, per cui nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, qualora si tratti di un'Amministrazione dello Stato che si sia avvalsa di detta facoltà, si determina una deroga al disposto dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, sulla notificazione degli atti presso l'Avvocatura dello Stato, divenendo il funzionario delegato l'unico legittimato a ricevere, per conto della parte rappresentata, le comunicazioni e le notificazioni degli atti concernenti il processo, ivi compreso il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del pretore, secondo le ordinarie norme processuali.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)