Sez. 2, Sentenza n. 1537 del 27/02/1996 (Rv. 496054 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI | Individuazione - Criteri - Deduzione esclusiva da formule di stile - Inidoneità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI
Il carattere essenziale del termine, dovendo risultare da una inequivoca ed espressa manifestazione di volontà delle parti, non può desumersi unicamente da formule di stile, come, fra le altre, quella "entro e non oltre", non accompagnate da altri dati che esplicitamente o implicitamente rivelino che il soggetto o i soggetti interessati non hanno più interesse all'adempimento dopo il termine indicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)