diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6087 del 03/07/1996 (Rv. 498368 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI | Poteri istruttori d'ufficio sanciti dagli artt. 5 e 6 della legge n. 898 del 1970 - Procedimento di revisione di cui all'art. 9 stessa legge - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498368-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI

L'art. 5, nono comma, della legge n. 898 del 1970 - il quale stabilisce che, in caso di contestazioni, il tribunale "dispone" indagini sui redditi e patrimoni delle parti, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria - ed il successivo art. 6, non comma - il quale dispone che i provvedimenti in materia di contributo per il mantenimento dei figli minori debbono essere emessi "dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice" - introducendo il potere di disporre indagini ed assumere mezzi di prova d'ufficio, hanno operato una deroga alle regole generali sull'onere della prova, deroga comportante che le istanze delle parti relative al riconoscimento ed alla determinazione dell'assegno divorzile o del contributo di mantenimento non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione, da parte dell'istante, degli assunti sui quali le richieste sono basate. Dette norme, intese a sancire poteri istruttori d'ufficio per finalità di natura pubblicistica, stante l'identità della "ratio", sono applicabili anche al procedimento di revisione delle disposizioni concernenti l'assegno di divorzio e il contributo di mantenimento dei figli minori, disciplinato dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)