Sez. 1, Sentenza n. 3529 del 21/03/1992 (Rv. 476386 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Condizione economica dell'altro coniuge - Dimostrazione da parte dell'istante - Mancanza - Conseguenze - Rigetto della richiesta di riconoscimento dell'assegno - Legittimità - Esclusione.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere
In tema di assegno di divorzio, l'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, ove fa carico ad entrambi i coniugi di produrre i documenti relativi ai redditi ed alle sostanze patrimoniali, nonché al tribunale, in caso di contestazioni, di disporre indagini al riguardo, si traduce in una deroga alle regole generali sull'onere della prova, e, quindi, comporta che la richiesta di riconoscimento di detto assegno non può essere respinta sotto il profilo della mancata dimostrazione da parte dell'istante della condizione economica dell'altro coniuge.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)