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Sez. 1, Sentenza n. 1709 del 19/02/1991 (Rv. 470980 - 01)

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici. | Sentenza dichiarativa della nullità per vis et metus - Domanda relativa - Proposizione dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 122 cod. civ. - Contrasto con l'ordine pubblico - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470980-01

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici.

Il principio fissato dall'art. 122, ultimo comma, cod. civ., secondo il quale l'azione di impugnazione del matrimonio non può essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore, pur avendo carattere imperativo, non configura espressione di principi e di regola fondamentali con cui la Costituzione e le leggi delineano l'istituto del matrimonio e, pertanto, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano la pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio stesso, emessa su domanda proposta dopo il termine suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)