Sez. 1, Sentenza n. 13428 del 13/09/2002 (Rv. 557379 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Dichiarazione di nullità del matrimonio per "vis et metus" - Domanda di delibazione - Proposizione successiva alla scadenza del termine ex art. 122 cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
IL principio stabilito dall'art. 122 cod. civ. - secondo il quale l'azione di impugnazione del matrimonio non può essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate le violenze o le cause che abbiano determinato il timore - pur avendo carattere imperativo, non configura l'espressione di principi e regole fondamentali con cui la Costituzione e la legge ordinaria delineano l'istituto del matrimonio, con la conseguenza che non può ritenersi in contrasto con l'ordine pubblico italiano la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio stesso emanata nonostante la relativa domanda sia stata introdotta in epoca successiva alla scadenza del termine suddetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)