Sez. 3, Sentenza n. 8543 del 01/06/1995 Ud. (dep. 27/07/1995) Rv. 203627 - 01
Edilizia - In genere | Condono edilizio - Art. 39 comma ottavo legge n. 724 del 1994 - Estinzione del reato per violazione di vincolo ex legge n. 431 del 1985 - Sospensione del procedimento - Necessità.
Edilizia - In genere
In tema di condono edilizio, l'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724, con disposizione innovativa perché non prevista nei precedenti decreti-legge e perché non esistente nella legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto la cosiddetta legge Galasso è successiva, prevede che "il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso" (comma ottavo) sicché occorre disporre la sospensione del procedimento ex art. 44 citata legge n. 47 del 1985, qualora possa richiedersi il rilascio di detta concessione. (Conf. sez. III, Ud. 4 ottobre 1995, n. 1804, P.M. in proc. Romano e altri).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)