diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 12298 del 24/09/1996 Cc. (dep. 14/10/1996) Rv. 206160 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Immobile abusivo eseguito in zona soggetta a vincolo paesistico - In zone individuate dai provvedimenti di cui all'art. 1 "quinquies", legge n. 431 del 1985 - Insanabilità assoluta - Esclusione - Ragione - Sospensione del giudizio - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206160-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di condono edilizio, non sussiste insanabilità assoluta della costruzione "ex lege" n. 47 del 1985, qualora l'immobile abusivo sia stato eseguito in zona soggetta a vincolo paesaggistico, giacché vi è solo necessità dell'autorizzazione relativa, sicché si versa in un'ipotesi disciplinata dall'art. 32 legge n. 47 del 1985, mentre detta insanabilità è esclusa per gli immobili abusivamente edificati in zone individuate dai provvedimenti di cui all'art. 1 "quinquies" legge n. 431 del 1985 in virtù dell'espresso riferimento contenuto nel comma ventesimo dell'art. 39 legge n. 724 del 1994, sicché ove sia stata presentata regolare e tempestiva istanza di condono con il versamento della prima rata di oblazione deve procedersi alla sospensione del giudizio in base all'art. 38 legge n. 47 del 1985.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 32 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)