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Sez. 1, Sentenza n. 626 del 05/12/1984 Ud. (dep. 16/01/1985) Rv. 167482 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - MODIFICHE ALLE SINGOLE COMPONENTI DELLA PENA E CONFERMA DELL'ENTITÀ DELLA PENA COMPLESSIVA APPLICATA IN PRIMO GRADO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167482-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - MODIFICHE ALLE SINGOLE COMPONENTI DELLA PENA E CONFERMA DELL'ENTITÀ DELLA PENA COMPLESSIVA APPLICATA IN PRIMO GRADO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*

Il divieto della "reformatio in peius" in appello si riferisce al dovere del giudice dell'impugnazione di non aumentare la pena complessiva inflitta in primo grado e non ai singoli elementi che la compongono o ai calcoli effettuati. Pertanto, è irrilevante che, in Mancanza di impugnazione del P.m., nel caso di un illegale aumento di pena (perché inferiore al minimo) per la ritenuta sussistenza di un'aggravante, il giudice di appello abbia questo determinato nei limiti di legge, quando, però, la pena complessivamente inflitta per il reato non abbia superato quella stabilita dal giudice di prima istanza. (fattispecie in cui il giudice di appello aveva rideterminato l'aumento di pena per un'aggravante applicato in misura inferiore al minimo di legge senza però modificare l'entità complessiva della pena applicata dai primi giudici).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)