Sez. 1, Sentenza n. 3921 del 18/01/1989 Ud. (dep. 17/03/1989) Rv. 180801 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REATO CONTINUATO - CONTENUTO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REATO CONTINUATO - CONTENUTO.*
Il divieto della "reformatio in peius" di cui all'articolo 515 cod. proc. pen. concerne la pena complessivamente inflitta, ma non i singoli elementi che la compongono ed i calcoli effettuati per giungere ad essa. Ne consegue che nel reato continuato, tale divieto va riferito non alla pena base, ma a quella determinata in concreto ed in via definitiva: cioè devesi aver riguardo alla pena nella sua unitarietà e non ai singoli elementi strutturali. (Conf mass n 163849; (Conf mass n 167482; (Conf mass n 167545; (Conf mass n 167725; (Conf mass n 170933; (contra mass n 177934).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)