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Sez. 1, Sentenza n. 3620 del 15/02/1988 Ud. (dep. 21/03/1988) Rv. 177934 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - MODIFICHE ALLE SINGOLE COMPONENTI DELLA PENA E CONFERMA DELL'ENTITÀ DELLA PENA COMPLESSIVA UNIFICATA IN PRIMO GRADO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - SUSSISTENZA - RIFERIBILITÀ DEL DIVIETO ANCHE ALLA PENA BASE - ENTITÀ GIURIDICA DEL REATO RITENUTA MINORE DAL GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGO DI DIMINUZIONE ANCHE DELLA PENA COMPLESSIVA APPLICATA IN PRIMO GRADO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177934-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - MODIFICHE ALLE SINGOLE COMPONENTI DELLA PENA E CONFERMA DELL'ENTITÀ DELLA PENA COMPLESSIVA UNIFICATA IN PRIMO GRADO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - SUSSISTENZA - RIFERIBILITÀ DEL DIVIETO ANCHE ALLA PENA BASE - ENTITÀ GIURIDICA DEL REATO RITENUTA MINORE DAL GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGO DI DIMINUZIONE ANCHE DELLA PENA COMPLESSIVA APPLICATA IN PRIMO GRADO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

Ai fini del divieto della "reformatio in peius", sancito nell'art. 515 cod. proc. pen. quando appellante è il solo imputato per "pena" deve intendersi non solo il risultato finale dopo aver calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e per il concorso di circostanze, ma altresì tutti gli elementi che compongono l'operazione ed in particolare la Determinazione della pena base. Pertanto la pena che non può essere immutata non è soltanto quella risultante dal dispositivo, ma anche la pena base. Nel caso, poi, che il giudice di appello riconosca che l'entità giuridica del reato è minore di quella ritenuta dal primo giudice, deve, nei limiti consentiti dalla legge, diminuire anche la pena complessiva applicata in primo grado, giacché, in caso contrario, si verrebbe a violare quel rapporto di proporzione tra il delitto e la pena che è stato irrevocabilmente stabilito con la prima sentenza. (fattispecie in cui la pena base detentiva era stata determinata in appello in misura superiore a quella determinata in primo grado pur essendo stata inflitta una pena complessiva di pari entità, ma in concorso delle attenuanti generiche riconosciute dal giudice di secondo grado. (contra mass n 163849; (contra mass n 167482; (contra mass n 167545; (contra mass n 167725; (contra mass n 170933).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)