Sez. 1, Sentenza n. 9378 del 27/04/2011 (Rv. 617981 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA | Espropriazione per pubblica utilità - Giudizio risarcitorio - Stima operata dalla Commissione provinciale per gli espropri - Natura di atto pubblico con valore di prova fino a querela di falso - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA
Nel giudizio di risarcimento danni nell'ambito di procedura espropriativa, la stima operata dalla Commissione provinciale, avente natura squisitamente valutativa, non fa piena prova fino a querela di falso, non costituendo atto pubblico, cui si possa attribuire l'efficacia riconosciuta dall'art. 2700 cod. civ., non provenendo da un pubblico ufficiale, né essendo formato nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)