Sez. 2, Sentenza n. 11684 del 05/09/2000 (Rv. 539986 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Costituzione di servitù, o di oneri reali o di "obligationes propter rem" - Ammissibilità - Differenze - Trascrivibilità - Divieto di determinata destinazione di una unità immobiliare o di esercizio di determinata attività - "Obligatio propter rem" - Configurabilità - Prescrizione del corrispondente diritto.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE
Con il regolamento condominiale possono esser costituiti pesi a carico di unità immobiliari di proprietà esclusiva e a vantaggio di altre unità abitative, cui corrisponde il restringimento e l'ampliamento dei poteri dei rispettivi proprietari, o possono imporsi prestazioni positive a carico dei medesimi e a favore di altri condomini o di soggetti diversi, ovvero possono limitarsi il godimento o l'esercizio dei diritti del proprietario dell'unità immobiliare. Nel primo caso è configurabile un diritto di servitù, trascrivibile nei registri immobiliari; nel secondo un onere reale e nel terzo un'obbligazione "propter rem", non trascrivibili. Il divieto di adibire l'immobile ad una determinata destinazione, ovvero di esercitarvi determinate attività è inquadrabile in quest'ultimo istituto, e il corrispondente diritto è prescrittibile se il creditore non lo esercita per il periodo predeterminato dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)