Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 09/02/1995 (Rv. 490353 - 01)
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) | Diritti non iscritti nei nuovi libri fondiari - Opponibilità ai terzi aventi causa "sulla fede" di questi libri - Esclusione - Limiti.
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE)
Nei territori delle provincie di Trento, Bolzano, Gorizia e Trieste, in cui vige, ai sensi del R.D. 28 marzo 1929 n. 499, il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, si è attuato, con l'impianto dei libri fondiari, un nuovo "stato civile" dei beni immobili subentrato a quello emergente dai libri pubblici già esistenti ed al preesistente sistema di "archiviazione" regolati dalla legislazione austriaca, attraverso una complessa procedura di approntamento e pubblicazione del progetto del libro fondiario per ciascun mandamento o comune censuario, di diffida a produrre le insinuazioni, entro il prefissato termine, di diritti tavolari che si assumono acquistati "prima dell'aprimento del nuovo libro fondiario e non risultanti dalle iscrizioni in esso contenute", di indagine ("pertrattazione") di ufficio, da parte della Commissione per l'impianto dei libri fondiari, svolta in contraddittorio con ogni altro interessato, sulla fondatezza delle insinuazioni, di modificazione a seguito di accordo degli interessati o, in mancanza, di decisione passata in giudicato. Ne consegue che i diritti che non sono stati iscritti nei nuovi libri fondiari non possono essere opposti ai terzi aventi causa "sulla fede" di questi libri, a meno che non si tratti di diritti di servitù rustiche di via e di acquedotto acquistati per usucapione in territori della contea principesca del Tirolo che, in base alla legge 17 marzo 1897 n. 77 del Bollettino Leggi Imperiali (valevole, appunto, per la contea principesca del Tirolo), non debbono essere iscritti nel libro fondiario ed, in base all'art. 23 della legge n. 9 Bollettino Leggi Provinciali del 1897, "non si comprendono di ufficio nei rilievi, ma solo dietro unanime proposta delle parti.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)