Sez. 3, Sentenza n. 2555 del 11/07/1969 (Rv. 342140 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - LIMITI - DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI MEZZI PER UN'ATTIVITA ALTRUI - INCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - LIMITI - DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI MEZZI PER UN'ATTIVITA ALTRUI - INCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'attivita pericolosa, in relazione al cui svolgimento l'art. 2050 cod.civ. stabilisce una presunzione di responsabilita, deve essere quella del soggetto nei cui confronti la presunzione viene invocata. Essa puo bensi comprendere anche la organizzazione, la direzione e l'apprestamento dei mezzi per un'attivita altrui, ma anche sotto questo profilo la pericolosita deve pur sempre essere insita nell'attivita del soggetto indicato come responsabile, e nei mezzi da lui adoperati per svolgerla. Lo stabilire, secondo il criterio di cui sopra, se una determinata attivita sia o meno pericolosa, e affidato al prudente criterio del giudice di merito, il quale, avvalendosi anche delle nozioni che rientrano nella comune esperienza, deve accertare caso per caso se l'attivita di cui si discute abbia o non una pericolosita intrinseca, o comporti l'uso di mezzi pericolosi la relativa valutazione costituisce, quindi, un apprezzamento di mero fatto, insindacabile in Sede di legittimita, se congruamente e correttamente motivato. (nella specie e stato escluso costituisca attivita pericolosa l'Esercizio di una pista di autoscontro).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)