Sez. 3, Sentenza n. 9205 del 30/08/1995 (Rv. 493825 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Pericolosità dell'attività - Giudizio relativo - Valutazione riservata al giudice di merito - Sindacato del giudice di legittimità - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui all'art. 2050 cod. civ., il giudizio sulla pericolosità dell'attività - ossia su quell'attività che, per sua natura o per i mezzi impiegati, renda probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell'evento dannoso, distinguendosi, così, dall'attività normalmente innocua, che diventi pericolosa per la condotta di chi la eserciti, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all'art. 2043 cod. civ. - va espresso non sulla base dell'evento dannoso effettivamente verificatosi, bensì, attraverso una prognosi postuma, sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al momento stesso dell'esercizio dell'attività ed erano conoscibili dall'uomo medio, o, comunque, dovevano essere conosciute dall'agente in considerazione del tipo di attività esercitata. Tale valutazione, nel caso in cui non sia stata compiuta direttamente dal legislatore, è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato per carenza di motivazione la sentenza del merito, la quale, in relazione all'esercizio di una pista di autoscontro, aveva escluso la natura pericolosa dell'attività, limitandosi a rilevare che essa non era così classificata dalla legge e che il mezzo posto a disposizione del danneggiato non aveva una sua intrinseca pericolosità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)