diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 771 del 09/02/1982 (Rv. 418599 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - PROVA DEL RAPPORTO DI FORNITURA DI MERCE CONTESTATO DALLA CONTROPARTE - DESUMIBILITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTO FRA IMPRENDITORI - UGUAGLIANZA DI DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1982-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418599-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - PROVA DEL RAPPORTO DI FORNITURA DI MERCE CONTESTATO DALLA CONTROPARTE - DESUMIBILITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTO FRA IMPRENDITORI - UGUAGLIANZA DI DISCIPLINA.*

L'emissione di fattura relativa alla fornitura di merce, in quanto atto unilaterale attinente a fatti di esecuzione di un rapporto già costituito, non è idonea a dare la prova del rapporto stesso che sia contestato, ma può fornire in proposito soltanto un elemento indiziario. Questo principio non trova deroga per il caso in cui, vertendosi in tema di rapporti fra imprenditori, detta fattura sia anche annotata, senza altri riferimenti, nei libri contabili di chi l'ha emessa, ed i libri medesimi, secondo la previsione dell'art. 2710 cod. civ., spieghino efficacia probatoria a favore di colui cui appartengano, atteso che tale efficacia probatoria non può investire fatti diversi da quelli annotati, e quindi, non può riguardare la sussistenza del contratto di fornitura e la consegna della merce, quali elementi costitutivi del credito menzionato nella fattura stessa. (V 4396/79, mass n 400392; (V 4580/76, mass n 383323).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)