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Sez. L, Sentenza n. 3930 del 09/07/1979 (Rv. 400392 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO DETERMINATO DA RITORSIONE DEL DATORE DI LAVORO ALL'AZIONE GIUDIZIARIA PROPOSTA DAL LAVORATORE - NULLITA.*
Stato
decisa il 1979-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400392-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO DETERMINATO DA RITORSIONE DEL DATORE DI LAVORO ALL'AZIONE GIUDIZIARIA PROPOSTA DAL LAVORATORE - NULLITA.*

E invalido un licenziamento determinato da motivo illecito nei casi in cui sia ancora applicabile l'art 2118 cod civ, in luogo della disciplina dei licenziamenti individuali previsti dalla legge 15 luglio 1966 n 604. E pertanto nullo un licenziamento determinato da ritorsione del datore di lavoro all'Azione giudiziaria proposta dal lavoratore. (V 2781/77, mass n 387453).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)