Sez. L, Sentenza n. 4071 del 11/05/1990 (Rv. 467089 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE - DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - NELLE CONTROVERSIE CONCERNENTI GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CIVILI - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1986 - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE - DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - NELLE CONTROVERSIE CONCERNENTI GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CIVILI - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1986 - IRRILEVANZA.*
L'art. 3 della legge n. 742 del 1969, nella parte in cui esclude la operatività della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in relazione alle controversie concernenti gli obblighi del datore di lavoro in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria e la applicazione delle sanzioni civili, in caso di inadempimento, manifestamente non viola gli artt. 3 e 24 cost. Ancorché per la sopravvenuta disposizione dell'art. 1 tredicesimo comma, della legge n. 11 del 1986 sia prevista la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli artt. 633 e segg. cod. proc. civ., dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi, premi e relativi accessori dovuti per forme obbligatorie di previdenza, atteso che la detta possibilità di realizzare il credito in via provvisoria non comporta il venir meno della necessità del sollecito accertamento del relativo diritto. (V 61/85).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)