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Sez. L, Sentenza n. 2885 del 13/03/1995 (Rv. 491113 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Divieto.
Stato
decisa il 1995-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491113-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

La sospensione dei termini prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) è inapplicabile, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, alle controversie in materia di lavoro e a quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)