Sez. L, Sentenza n. 2885 del 13/03/1995 (Rv. 491113 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Divieto.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE
La sospensione dei termini prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) è inapplicabile, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, alle controversie in materia di lavoro e a quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)