Sez. 1, Sentenza n. 3308 del 18/11/1971 (Rv. 354791 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - TRIBUNALE COMPETENTE - RIFERIMENTO ALLA SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - SEDE PRINCIPALE - NOZIONE.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - TRIBUNALE COMPETENTE - RIFERIMENTO ALLA SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - SEDE PRINCIPALE - NOZIONE.*
Ai sensi dell'art 9 del RD 16 marzo 1942, n 267, competente per la dichiarazione di fallimento e il tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la Sede principale dell'impresa. Per tale Sede deve intendersi non il luogo in cui l'imprenditore ha il maggior numero di dipendenti o i macchinari, dove avviene - cioe - l'attivita di produzione e di scambio, ma il luogo in cui viene svolta l'attivita direzionale nella complessa dinamica dell'azienda. (V 879'71, mass n 350771).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)