Sez. 2, Sentenza n. 3508 del 23/10/1975 (Rv. 377684 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA COMPROPRIETA DEL TERRENO PER IL PASSAGGIO - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO - INAMMISSIBILITA IN APPELLO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA COMPROPRIETA DEL TERRENO PER IL PASSAGGIO - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO - INAMMISSIBILITA IN APPELLO.*
La deduzione con la quale il convenuto, per la prima volta in appello, assuma di essere comproprietario del terreno o della strada su cui si pretende esercitare il passaggio, costituisce non una mera eccezione avverso la negatoria servitutis, ma una vera e propria domanda riconvenzionale, come tale inammissibile in appello, per la novita degli elementi di fatto e di diritto che introduce nel giudizio. (Conf 2404/74, mass n 370794; 2812/72, mass n 360511).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)