diritto.io

Sez. 2, Decreto n. 2404 del 21/09/1974 (Rv. 370794 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO DELLA TITOLARITA DELLA SERVITU - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA PROPRIETA O DELLA COMPROPRIETA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370794-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO DELLA TITOLARITA DELLA SERVITU - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA PROPRIETA O DELLA COMPROPRIETA - INAMMISSIBILITA.*

Chi sia stato convenuto in giudizio in negatoria servitutis non puo dedurre per la prima volta in appello di essere proprietario o comproprietario del fondo in contesa, qualora in primo grado egli si sia limitato ad opporre soltanto di essere titolare del diritto di servitu contestatogli. (Conf 2812'72, mass n 360511; 2367'69, mass n 341810).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)