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Sez. 2, Sentenza n. 1110 del 16/04/1968 (Rv. 332575 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - CASI DI RICORRENZA.CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - DENUNCIA DI NUOVA OPERA- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DELL'EDIFICIO BENEFICIARI DELLA NUOVA OPERA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332575-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - CASI DI RICORRENZA.CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - DENUNCIA DI NUOVA OPERA- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DELL'EDIFICIO BENEFICIARI DELLA NUOVA OPERA - ESCLUSIONE.*

Il litisconsorzio necessario presuppone che sia dedotto in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo concettualmente unico o indivisibile, di modo che la sentenza in tanto possa ritenersi utiliter data in quanto venga pronunziata nei confronti di tutti i soggetti, attivi e passivi, del rapporto medesimo. Tale ipotesi si verifica, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, nelle azioni costitutive che tendono al mutamento di uno stato o di un rapporto nei confronti di piu soggetti, mentre non ricorre per le sentenze che accertano un Obbligo o condannano ad una prestazione. (nella specie e stato escluso che ricorresse un'ipotesi di litisconsorzio necessario in un processo di denuncia di nuova opera, in cui il costruttore, opponendosi alla domanda di demolizione di una scala da lui abusivamente iniziata, aveva affermato che si sarebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dell'edificio, col cui accordo e nel cui interesse era stata intrapresa la costruzione). (Conf., sulla prima, 812-66, massima n. 321631 V. Anche 252-67, massima n. 326039).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)