Sez. 3, Sentenza n. 6452 del 29/10/1983 (Rv. 431188 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - AFFITTO DI FONDO RUSTICO STIPULATO IN NOME PROPRIO DAL MANDATARIO, SU INCARICO FIDUCIARIO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - INTENZIONE DEL PROPRIETARIO DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI OPPOSIZIONE ALLA PROROGA LEGALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - REVOCA DEL MANDATO E GESTIONE DIRETTA DEL RAPPORTO - FORME DELLA REVOCA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - AFFITTO DI FONDO RUSTICO STIPULATO IN NOME PROPRIO DAL MANDATARIO, SU INCARICO FIDUCIARIO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - INTENZIONE DEL PROPRIETARIO DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI OPPOSIZIONE ALLA PROROGA LEGALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - REVOCA DEL MANDATO E GESTIONE DIRETTA DEL RAPPORTO - FORME DELLA REVOCA.*
Nell'ipotesi di affitto di fondo rustico stipulato in nome proprio dal mandatario, su incarico fiduciario del proprietario del bene, quest'ultimo, ai fini della legittimazione all'Esercizio dell'Azione di opposizione alla proroga legale del contratto ex art. 1, lett. A), del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, che postula la qualità di parte del rapporto locativo e la titolarità di un diritto attuale al godimento dell'immobile, mentre non può giovarsi degli effetti propri della rappresentanza (difettando la contemplatio domini), può tuttavia, con la revoca del mandato fiduciario e la gestione diretta del rapporto, conseguire, oltre la ratifica degli Atti compiuti dal mandatario senza rappresentanza, relativamente agli effetti pregressi di essi, anche la sostituzione all'ex-mandatario, parte formale del contratto, nella posizione di locatore. Nè l'operatività di siffatta modificazione soggettiva richiede che sia espressa in Forma scritta la revoca del mandato, ravvisabile, ai sensi dell'art. 1724 cod. civ., allorquando il mandante provveda egli stesso alla cura del negozio in precedenza affidato al mandatario, e neppure l'assenso del conduttore, che ben può desumersi da un suo comportamento univocamente concludente. (V 1508/83, mass n 426339; (V 403/70, mass n 345361).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1724, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)