Sez. 1, Sentenza n. 403 del 21/02/1970 (Rv. 345361 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - ESTINZIONE DELLA PROCURA - REVOCA - TACITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - ESTINZIONE DELLA PROCURA - REVOCA - TACITA - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art 1724 cod civ, contenente la normativa posta a regolamento della revoca tacita del mandato, ed applicabile in via di espansione analogica all'autonomo istituto giuridico della procura, puo aversi revoca tacita del negozio unilaterale attributivo del potere gestorio soltanto quando l'incarico per lo svolgimento della stessa attivita sia conferito ad altro procuratore, o quando l'affare per il compimento del quale sia stata conferita la procura venga compiuto dal rappresentato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1396, Cod. Civ. art. 1724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)