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Sez. 3, Sentenza n. 13690 del 06/11/2001 (Rv. 550030 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Cumulo di domande - Ordinanza di condanna ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Emissione - Inammissibilità - Previo scioglimento del cumulo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550030-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Nell'ipotesi di più domande nei confronti di una o più parti, l'ordinanza ex art. 186 - quater cod. proc. civ. non può essere emessa in rapporto ad una sola delle dette domande quando i procedimenti non siano scindibili ricorrendo ipotesi di litisconsorzio necessario (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità del gravame interposto, avverso l'ordinanza emessa dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ., dall'impresa assicuratrice nei cui confronti solamente le detta ordinanza anticipatoria era venuta ad acquistare efficacia di sentenza, sul rilievo che, nel caso, trattandosi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969 e ricorrendo pertanto un'ipotesi di litisconsorzio necessario, i procedimenti non potevano essere separati e l'ordinanza in parola non poteva essere emessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)