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Sez. 3, Sentenza n. 11611 del 22/06/2004 (Rv. 573823 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Cause inscindibili - Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruttoria ex art. 186 - quater cod. proc. civ. - Rinunzia alla sentenza ritualmente effettuata da una sola delle parti - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573823-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE

Nell'ipotesi di cause inscindibili (nella specie, in materia di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale), qualora il giudice abbia adottato l'ordinanza anticipatoria di condanna per il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 186 - quater cod. proc. civ, nei confronti di tutti i convenuti, deve ritenersi sufficiente a determinare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza impugnabile per tutti gli intimati la rinuncia alla sentenza ritualmente effettuata anche da uno solo dei destinatari della condanna, atteso che questa interpretazione della norma meglio realizza la finalità acceleratoria nella prospettiva della durata ragionevole del processo

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)