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Sez. 5, Sentenza n. 13605 del 16/09/2003 (Rv. 566886 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Indebita detrazione per operazioni inesistenti - Contestazione al contribuente - Legittimità della detrazione - Prova - Onere del contribuente - Anche in caso di furto della contabilità - Affermazione - Possibilità di ricostruzione della contabilità - Mediante esame incrociato dei dati da parte del Fisco - Esclusione - Onere del contribuente - Affermazione - Denuncia di furto - Requisiti a fini probatori.
Stato
decisa il 2003-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566886-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di IVA, ove l'amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, spetta al contribuente l'onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l'esibizione dei relativi documenti contabili. Pertanto, quando costui non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per aver denunciato un furto della contabilità, non spetta all'Amministrazione di operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente di attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l'acquisizione - presso i fornitori - della copia delle medesime. Nè una denuncia di furto è di per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)