Sez. 2, Sentenza n. 3235 del 11/11/1971 (Rv. 354663 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SOLIDARIETA TRA I CONDOMINI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO PER LE SPESE COMUNI - RAPPORTI INTERNI - RIPARTIZIONE PRO QUOTA - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA SOLIDALE DEI CONDOMINI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SOLIDARIETA TRA I CONDOMINI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO PER LE SPESE COMUNI - RAPPORTI INTERNI - RIPARTIZIONE PRO QUOTA - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA SOLIDALE DEI CONDOMINI.*
Mentre nei rapporti interni fra i singoli condomini le spese comuni vanno ripartite pro quota a sensi dell'art 1123 cod civ ed in base alle norme del regolamento condominiale, nei confronti dei terzi i condomini sono responsabili solidalmente, per le obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, in base all'art 1294 cod civ, che sancisce il principio della solidarieta fra debitori, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)