Sez. 2, Sentenza n. 2085 del 05/04/1982 (Rv. 419949 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINIO - OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLO AMMINISTRATORE NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SINGOLI CONDOMINI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINIO - OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLO AMMINISTRATORE NELL'INTERESSE DEL CONDOMINIO - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SINGOLI CONDOMINI.*
Mentre nei rapporti interni tra i singoli condomini le spese comuni vanno ripartite pro quota, ai sensi dell'art. 1123 cod. civ. ed in base alle norme del regolamento condominiale, nei confronti dei terzi i condomini sono responsabili solidalmente per le obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, come quelle che l'amministratore abbia assunto (nella specie: per acquisto di combustibile per riscaldamento) in tale veste e nei limiti delle sue attribuzioni, così spendendo implicitamente il nome di tutti i condomini ed impegnandoli tutti in forza del rapporto di mandato collettivo con gli stessi intercorrente. (V 1626/79, mass n 397973; (V 6073/78, mass n 395894; (V 1046/74, mass n 368988; (V 3235/71, mass n 354663).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)