diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6073 del 18/12/1978 (Rv. 395894 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SOLIDARIETA TRA CONDOMINI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PORTIERE - SOLIDARIETA DEI CONDOMINI.*
Stato
decisa il 1978-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395894-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SOLIDARIETA TRA CONDOMINI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PORTIERE - SOLIDARIETA DEI CONDOMINI.*

Nei rapporti interni fra i singoli condomini le spese comuni vanno ripartite tra di loro, ai sensi dell'art 1123 cod civ ed in base alle norme del regolamento condominiale; mentre, nei confronti dei terzi, i condomini sono responsabili solidalmente per le obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, in base all'art 1294 cod civ che sancisce il principio della solidarieta fra condebitori, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente. Pertanto, i condomini sono solidalmente obbligati per i contributi assicurativi relativi al rapporto di lavoro del portiere dello stabile condominiale, trattandosi di una spesa attinente ad un servizio svolto nell'interesse comune di tutti i condomini. (Conf 3235/71, mass n 354663).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 2115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)