Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 26/01/2006 (Rv. 587619 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omessa pronuncia - Deduzione come violazione di norme di diritto o come difetto di motivazione - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
L'omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integra una violazione dell'art. 112, cod.proc.civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4, cod. proc. civ., e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione. (Fattispecie relativa all'omesso riconoscimento di interessi corrispettivi e/o compensativi da parte del giudice di merito, che aveva considerato moratori gli interessi genericamente richiesti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)