Sez. 3, Sentenza n. 22897 del 11/11/2005 (Rv. 584435 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omessa pronuncia su uno dei motivi di appello - Denuncia in cassazione come difetto di motivazione - Inammissibilità - Deduzione come violazione della norma di diritto processuale di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura alla sentenza di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione "ob relationem" resa in modalità difforme da quella consentita, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue, quindi, che, se il vizio è denunciato ai sensi dell'art. 360 n. 3) o n. 5) cod. proc. civ., anziché ai sensi dell'art. 360 n. 4), cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 dello stesso codice di rito, il ricorso è inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)