Sez. 1, Sentenza n. 24856 del 22/11/2006 (Rv. 593235 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omesso esame di un motivo di appello - Deducibilità in cassazione come "error in iudicando" - Esclusione - Deduzione come "error in procedendo" - Necessità - Fondamento - Ambito dell'esame consentito alla Corte di Cassazione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, la denuncia di un "error in iudicando", per violazione di norme di diritto sostanziale, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., o per vizi della motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto, e consente alla parte di chiedere, ed al giudice di legittimità di effettuare, una verifica in ordine alla correttezza giuridica della decisione ed alla sufficienza e logicità della motivazione, sulla base del solo esame della sentenza impugnata; tale censura non può pertanto riguardare l'omessa pronuncia del giudice di secondo grado in ordine ad uno dei motivi dedotti nell'atto di appello, la quale postula la denuncia di un "error in procedendo", ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in riferimento al quale il giudice di legittimità può esaminare anche gli atti del giudizio di merito, essendo giudice anche del fatto, inteso in senso processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)