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Sez. 1, Sentenza n. 3008 del 22/10/1974 (Rv. 371457 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - BOLLETTA DOGANALE ATTESTANTE IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - NATURA - GIRATA - EQUIPARABILITA ALLA GIRATA DI UN TITOLO DI CREDITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA FALLIMENTARE.*
Stato
decisa il 1974-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371457-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - BOLLETTA DOGANALE ATTESTANTE IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - NATURA - GIRATA - EQUIPARABILITA ALLA GIRATA DI UN TITOLO DI CREDITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA FALLIMENTARE.*

La bolletta doganale attestante l'eventuale diritto del contribuente alla restituzione del dazio doganale o dell' IGE non e un titolo rappresentativo di tale diritto, ma solo un documento di legittimazione alla richiesta di restituzione, ove il relativo diritto venga ad esistenza. La girata di tale bolletta non puo pertanto essere equiparata alla girata di un titolo di credito. (nella specie, si sosteneva che la cessione del credito verso la dogana attuata con la girata della bolletta doganale, doveva essere considerata, ai fini della revocatoria fallimentare, come mezzo normale di pagamento, trattandosi di girata di titolo di credito).*

Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 21, DPR 05/03/1964 num. 338 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)