Sez. 1, Sentenza n. 1190 del 09/03/1978 (Rv. 390552 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - RIMBORSI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO - BOLLETTA DOGANALE ATTESTANTE IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - DOCUMENTO DI LEGITTIMAZIONE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - FALSIFICAZIONE DELLA BOLLETTA - OBBLIGHI DEL GIRATARIO.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - RIMBORSI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - RIMBORSO PER ERRONEO PAGAMENTO - BOLLETTA DOGANALE ATTESTANTE IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - DOCUMENTO DI LEGITTIMAZIONE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - FALSIFICAZIONE DELLA BOLLETTA - OBBLIGHI DEL GIRATARIO.*
La bolletta doganale, attestante l'eventuale diritto alla restituzione dell'imposta di fabbricazione o dell'IGE, costituisce non un titolo di credito, ma un mero documento di legittimazione a richiedere l'indicato rimborso; di conseguenza, ove il relativo diritto sostanziale sia sussistente, la girata di tale bolletta non puo essere equiparata alla girata di un titolo di credito. Pertanto, nel caso in cui il diritto debba essere escluso per essere stata la bolletta oggetto di falsificazione, il giratario della bolletta doganale non puo sottrarsi all'Obbligo di restituire alla amministrazione finanziaria l'ammontare delle imposte, di cui abbia ottenuto il rimborso, essendo ad esso opponibile l'eccezione di falso, mentre non puo ottenere il risarcimento del danno, preteso per la responsabilita della pa per l'omesso controllo delle merci, identificandolo con quell'ammontare del rimborso dell'imposta, che la bolletta in se non gli garantisce. (V 3008/74, mass n 371457).*
Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 21, DPR 05/03/1964 num. 338 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)