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Sez. 1, Sentenza n. 4346 del 08/07/1980 (Rv. 408212 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESPORTAZIONI - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELL'IGE ALL'ESPORTAZIONE - PRESUPPOSTO - PRODUZIONE DELLA BOLLETTA DOGANALE - NECESSITA - LIMITAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1980-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408212-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESPORTAZIONI - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELL'IGE ALL'ESPORTAZIONE - PRESUPPOSTO - PRODUZIONE DELLA BOLLETTA DOGANALE - NECESSITA - LIMITAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.*

La bolletta doganale, attestante l'eventuale diritto alla restituzione dell'IGE, non e un titolo di credito, ma un mero documento di legittimazione a richiedere l'indicato rimborso. Ne consegue che la produzione delle bollette doganali costituisce un presupposto solo per ottenere in via amministrativa dall'intendente di finanza, la restituzione dell'IGE, mentre, qualora l'esportatore adisca direttamente l'autorita giudiziaria per ottenere il riconoscimento del suo diritto, qualsiasi altro mezzo documentale e sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'Onere della prova. (nella specie i giudici di merito avevano ritenuto prova sufficiente quella risultante dai benestare bancari vistati dalla dogana). (V 1190/78, mass n 390552; (V 3008/74, mass n 371457).*

Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 21, DPR 05/03/1964 num. 338 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)