Sez. U, Sentenza n. 1202 del 23/11/2000 (Rv. 542063 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Lettori di lingue straniere - Rapporto di lavoro con l'università - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Le controversie relative al rapporto fra università e lettori di lingua straniera, essendo questo esplicitamente definito dalla legge come rapporto di diritto privato, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)