Sez. L, Sentenza n. 512 del 20/01/1994 (Rv. 485058 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Costituzione delle parti e loro difesa - Difesa personale | Disciplina ex art. 82, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo anteriore all'istituzione del giudice di pace - Applicabilità - Limite ex art. 417 stesso cod. - Insussistenza - Autorizzazione informale a stare in giudizio personalmente - Ammissibilità - Autorizzazione limitata ad un solo atto - Liceità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Costituzione delle parti e loro difesa - Difesa personale
La norma dell'art. 82, secondo comma, cod. proc. civ., relativa (nel testo anteriore a quello ex art. 20 legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace) alla possibilità che il pretore, in considerazione della natura e dell'entità della causa, autorizzi la parte a stare in giudizio di persona, configura una previsione generale operante pure nelle controversie soggette al rito del lavoro (comprese, ex art. 618 bis cod. proc. civ., quelle concernenti le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi), non essendo a ciò di ostacolo la disposizione dell'art. 417, primo comma, cod. proc. civ., secondo la quale in primo grado (nelle controversie soggette al rito del lavoro) la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede lire duecentocinquantamila. L'autorizzazione predetta ben può riguardare anche un singolo atto (invece che l'intero giudizio) - con la conseguente possibilità di un'autorizzazione ("specifica") conferita ad una parte che già sta in giudizio con il ministero (funzione di rappresentanza) o con l'assistenza (funzione di difesa) di un difensore - e (al pari della relativa istanza della parte) non esige il rigore formale di una redazione per iscritto, ben potendo risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, dalla circostanza che il giudice abbia provveduto su una determinata istanza senza rilevarne l'avvenuta proposizione ad opera della parte personalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417, Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)