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Sez. U, Sentenza n. 9767 del 18/07/2001 (Rv. 548286 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - RAPPRESENTANZA | Procedimento davanti al giudice di pace - Autorizzazione alla parte a stare in giudizio personalmente - Forma - Autorizzazione implicita - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548286-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - RAPPRESENTANZA

Il provvedimento con il quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio personalmente a norma dell'art. 82, secondo comma, cod. proc. civ. non esige il rigore formale della espressa scrittura, potendo esso risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, dalla circostanza che il giudice provveda su di una determinata istanza senza rilevarne l'avvenuta proposizione ad opera della parte personalmente. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistere un'implicita autorizzazione alla parte a stare in giudizio di persona ricavandola dalla circostanza che il giudice di pace aveva provveduto sulla richiesta di autorizzazione a chiamare in causa un terzo, formulata dalla parte priva di difensore, senza rilevare alcunché in ordine alla non rituale provenienza, e senza eccezione alcuna dell'altra parte al riguardo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)