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Sez. 3, Sentenza n. 6410 del 30/06/1998 (Rv. 516828 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - RAPPRESENTANZA | Procedimento davanti al giudice di pace - Autorizzazione alla parte a stare in giudizio personalmente - Forma - Autorizzazione implicita - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516828-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - RAPPRESENTANZA

Il provvedimento con il quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio personalmente a norma dell'art. 82, comma secondo cod. proc. civ. non esige il rigore formale di una redazione per iscritto, potendo risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, dalla circostanza che il giudice provveda su di una determinata istanza senza rilevarne l'avvenuta proposizione ad opera della parte personalmente (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistere un'implicita autorizzazione alla parte a stare in giudizio di persona ricavandola dalla circostanza che il giudice di pace non aveva rilevato nulla in ordine alla circostanza che la parte svolgesse attività difensiva senza l'ausilio di un difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)