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Sez. 5, Sentenza n. 9480 del 21/04/2010 (Rv. 612696 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Restituzione di somme - Disciplina ex art. 2033 cod. civ. - Inapplicabilità - Conseguenze - Interessi - Decorrenza dal giorno del pagamento - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612696-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

L'azione di restituzione che venga proposta, ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non va ricondotta allo schema della "condictio indebiti", ma si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, restando irrilevante la buona o mala fede dell'"accipiens", che, di conseguenza, non è tenuto a sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata con riguardo alla decorrenza degli interessi applicabili. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva liquidato gli interessi dal giorno del pagamento, anziché da quello della pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio, la quale aveva accolto il ricorso, facendo applicazione dello "ius supervenius" costituito dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che aveva mutato il quadro normativo di riferimento con efficacia retroattiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)