Sez. U, Ordinanza n. 10174 del 10/05/2011 (Rv. 617607 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sentenza cassata per difetto di giurisdizione - Rimessione al giudice competente - Cassazione con rinvio - Configurabilità - Domande restitutorie - Competenza del giudice di rinvio - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di giurisdizione, sulle domande di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di sentenza cassata per difetto di giurisdizione, con rimessione delle parti al giudice amministrativo, sussiste la giurisdizione di quest'ultimo, configurandosi la fattispecie della "cassazione con rinvio", in relazione alla quale l'art. 389 cod. proc. civ. prevede la competenza del giudice di rinvio a conoscerne. (Principio enunciato in una fattispecie di pagamento in esecuzione di un lodo arbitrale impugnato per nullità davanti alla corte d'appello la cui sentenza sul merito era stata cassata dalle S. U. per difetto di giurisdizione del giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)